Disposizioni transitorie

Durante un periodo transitorio limitato, i praticanti che hanno esercitato un’attività professionale per molti anni possono approfittare di un accesso semplificato all’esame professionale superiore. Possono quindi sostenere l’EPS senza i certificati di fine modulo richiesti dal regolamento. Le condizioni precise sono disciplinate negli articoli 911, 9.12 e 9.13 del regolamento d’esame.

Articolo 9.11

Chi ha esercitato un’attività professionale nell’indirizzo scelto per almeno cinque anni e ha svolto una formazione (continua) pertinente come naturopata può essere ammesso direttamente all’esame finale. La CGQ MA definisce le condizioni per l’accertamento dell’attività professionale e della formazione (continua) in un apposito regolamento. Il regolamento è contenuto nell’allegato alle direttive. Queste condizioni sono valide per sette anni a partire dallo svolgimento del primo esame nel relativo indirizzo.

 

Nel «Regolamento sulle disposizioni transitorie» trovate le rispettive disposizioni dettagliate.

Nel «Regolamento transitorio sui requisiti richiesti per l’indirizzo TEN» trovate le rispettive disposizioni dettagliate.

Nel «Regolamento transitorio per l’indirizzo MTC» trovate le disposizioni dettagliate concernenti i punti fondamentali nell’indirizzo MTC.